Art. 6.
(Autorità per i servizi di interesse economico generale).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, assume la denominazione di Autorità per i servizi di interesse economico generale. Ad essa è attribuito il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei princìpi e delle disposizioni, di carattere generale e speciale, che disciplinano i SIEG, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della

 

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concorrenza e del mercato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
      2. L'Autorità per i SIEG è articolata in quattro sezioni, che assumono, rispettivamente, la denominazione di: sezione per l'energia elettrica e il gas; sezione per le risorse idriche; sezione per i rifiuti; sezione per il trasporto pubblico locale.
      3. Le sezioni di cui al comma 2 svolgono, ciascuna nei settori di competenza, funzioni di arbitrato e di risoluzione delle controversie.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono definiti gli organi dell'Autorità per i SIEG, ne sono nominati i componenti e sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, della stessa, nonché l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti continuano ad operare svolgendo i rispettivi compiti e funzioni.
      5. L'Autorità per i SIEG può altresì articolarsi in dipartimenti regionali, dotati di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, da costituire su iniziativa e con oneri a carico delle regioni, che provvedono anche alla nomina dei relativi membri e alla copertura dei costi afferenti al loro funzionamento. La funzione di presidente di ciascun dipartimento spetta ai componenti della medesima Autorità, che si alternano nel ruolo secondo un meccanismo di turnazione a cadenza biennale.
      6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.